Sicuri di smaltire adeguatamente i rifiuti? Nelle località dove si svolge la raccolta differenziata non sempre i rifiuti vengono conferiti in maniera corretta negli appositi mastelli. Tanto che per semplificare le operazioni è stato introdotto un nuovo meccanismo che diventerà operativo il 1 gennaio 2023. Dopo diversi rinvii questa è la data in cui entrerà in vigore il sistema dell’etichettatura ambientale degli imballaggi.
Il Decreto Legislativo 116 del 2020 ha introdotto nuove norme e obblighi sull’etichettatura ambientale degli imballaggi. Si tratta di un importante provvedimento finalizzato a una più efficiente e corretta gestione dei rifiuti da parte degli utenti, i primi attori dello smaltimento e, quindi, del processo di riciclaggio dei rifiuti. L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, seppur entrato in vigore a fine settembre 2020, è stato poi prorogato al 1 gennaio 2023 in modo da rispondere alle richieste delle aziende consentendo un tempo congruo per adeguarsi. Scopriamo quindi cosa prevede questa nuova etichettatura ambientale degli imballaggi e quali sono le informazioni che ogni etichetta deve prevedere.
Cos’è l’etichettatura ambientale degli imballaggi
L’obbligo di legge che entrerà in vigore il 1 gennaio 2023 prevede l’applicazione su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano di un’etichetta contenente informazioni sulla composizione di tutti i materiali con cui è realizzato quell’imballaggio.
L’obiettivo di questa nuova etichetta è quello di fornire all’utente che utilizza quell’imballo di avere tutte le informazioni utili per il corretto conferimento nei mastelli della raccolta differenziata. In questo modo si intende potenziare e migliorare la raccolta dei rifiuti e, quindi, il loro riutilizzo, recupero e riciclaggio.
Ogni imballaggio deve contenere un’etichetta nella quale siano indicati i componenti con cui ogni parte di quell’imballo è composta e qual è il modo corretto di smaltirli. Questo vale per tutti gli imballaggi, sia quelli semplici (come le scatole di cartone o di plastica) che quelli composti (come le bottiglie per cui il tappo e il corpo vanno conferiti in maniera differente).
Come etichettare gli imballaggi
Sono diversi gli aspetti cui prestare attenzione per rispettare gli obblighi di legge previsti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi. Ci sono infatti obblighi relativi sia al tipo di etichetta che al suo contenuto e alla posizione.
Il primo obbligo, a carico sia del produttore che dell’utilizzatore (che dovranno quindi trovare i dovuti accordi per la corretta etichettatura), prevede che tutti gli imballaggi siano etichettati rispettando le modalità previste dalle norme tecniche UNI in conformità alle norme adottate dalla Commissione dell’Unione Europea.
Inoltre i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori) degli imballaggi hanno l’obbligo di indicare su ogni imballaggio la natura dei materiali impiegati, nel rispetto della Decisione 97/129/CE. Tale obbligo si applica sia agli imballi destinati al settore B2C che a quello B2B e deve riguardare tutti gli elementi separabili manualmente di un imballaggio. Ogni etichetta deve contenere informazioni sul tipo di imballaggio, sul materiale utilizzato (indicato attraverso una codifica alfanumerica ed eventualmente un’icona), la famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta.
Per quel che riguarda la collocazione dell’etichetta va prevista sulle singole componenti separabili manualmente e sul corpo principale dell’imballaggio e, laddove le dimensioni non lo consentissero, è possibile ricorrere all’utilizzo di QR code o sistemi alternativi che consentano l’utilizzo di applicazioni per dispositivi mobile tramite i quali fornire tutte le informazioni necessarie.
Il CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, ha predisposto guide e strumenti utili per supportare le aziende in questa fase di adeguamento in modo da essere operativi a partire dal 1 gennaio 2023 quando l’obbligo dell’etichettatura ambientale diverrà operativo. Nel caso di inadempimenti o immissione sul mercato di imballaggi privi delle informazioni previste dalla norma di riferimento sono previste, sia per il produttore che ai distributori e commercianti degli imballaggi, sanzioni pecuniarie che possono andare dai 5200€ ai 40000€.
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